DICHIARAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)
Legge 12 luglio 2011, n.106, art.4, comma 14-bis: "Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000".
DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
l quadro normativo di riferimento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è essenzialmente costituito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza».
Vanno inoltre segnalate le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 (reperibile sul sito www.avcp.it) con le quali l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (di seguito, per brevità, AVCP) ha fornito le indicazioni applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la richiamata normativa prevede che:
A. gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: il mancato utilizzo dei predetti strumenti determina la risoluzione di diritto dei contratti;
B. negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalle stazioni appaltanti;
C. tutti i movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo i casi dei pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, assistenziali, ai gestori e ai fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi o spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1500 euro - dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
D. i contratti devono contenere apposite clausole con cui gli appaltatori:
al fine di non incorrere nella nullità dei contratti, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
assumono l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
I suddetti obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente.
Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7.9.2010), l'articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ovvero entro il 17 giugno 2011.